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Obbligo della “scheda di trasporto” PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimo Zurli   
Giovedì 30 Luglio 2009 11:02

Autotrasporto di merci per conto terzi

1 premessa

L’art. 7-bis del DLgs. 21.11.2005 n. 286, inserito dall’art. 3 del DLgs. 22.12.2008 n. 214, ha istituito l’obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:

· favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi;

· conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale.

Con il DM 30.6.2009, pubblicato sulla G.U. 4.7.2009 n. 153, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”.

2 entrata in vigore

Il DM 30.6.2009 entra in vigore il 19.7.2009 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.).

3 Ambito di applicazione

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:

· il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”;

· il soggetto delegato dal committente.

La scheda di trasporto deve essere:

· consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;

· conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;

· esibita in sede di controllo stradale.

L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

4 Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

· dati dell’autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita IVA e numero di iscri­zione all’albo degli autotrasportatori;

· dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita IVA;

· dati del caricatore: denominazione, sede e partita IVA;

· dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita IVA;

· dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;

· eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;

· osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipo­logia o quantità della merce);

· eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;

· luogo e data di compilazione;

· generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;

· firma.

5 Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

· la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall’art. 6 del DLgs. 21.11.2005 n. 286;

· il documento di trasporto (DDT), previsto dal DPR 14.8.96 n. 472;

· i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al DLgs. 26.10.95 n. 504;

· la lettera di vettura internazionale CMR;

· i documenti doganali;

· il documento di cabotaggio, di cui al DM 3.4.2009;

· ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009 in esame.

I suddetti documenti equipollenti devono però essere integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto.

6 Sanzioni

Ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 286/2005:

· il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro;

· se, durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipol-lente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro.

Inoltre, viene stabilito che, all’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:

· la scheda di trasporto;

· oppure la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.

La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’appli­cazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.

Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Aprile 2011 15:32