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Obbligo della pubblicazione delle informazioni PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimo Zurli   
Martedì 06 Ottobre 2009 07:56

La Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata sul supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161) ha modificato/integrato le disposizioni previste dal Codice Civile, in materia di adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. Nel dettaglio sono stati introdotti:

- l'obbligo per le società di capitali e di persone di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registo delle Imprese, ecc) oltre che negli atti anche nella corrispondenza.

- le sanzioni amministrative in caso di inadempimento (art. 2630 C.C.)

Altre novità, previste solo per le SRL e SPA, è stato introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le suddette informazioni anche nei siti Web, e l'accesso al registro delle imprese "multilingue", con la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall' art. 2630 C.C. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065 da applicare a ciascun componente l'organo di amministrazione.

 

 

 
Il gestionale sul palmare PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimo Zurli   
Lunedì 31 Agosto 2009 14:19
Con l'evoluzione e la crescente diffusione dei nuovi terminali palmari, equipaggiati con il sistema operativo Windows CE oppure Mobile, si è resa disponibile una nuova tecnologia che permette di avere a portata di mano, anche sul telefonino, tutti i dati del sistema informativo aziendale. Le applicazioni possibili sono svariate: dalla gestione ordini clienti, inseriti dall'agente direttamente "di fronte"  al cliente, al catalogo fotografico, alla emissione di fatture e scontrini, alla preparazione di relazioni tecniche o rapporti di intervento. Corredato con una serie di accessori (lettore di codici a barre, stampante Bluetooth) il nostro software, denominato  MobStart, permette di scambiare dati con il sistema informativo aziendale (che può essere il nostro Cometa o altro), in modo da avere sempre sotto mano l'intero archivio clienti, articoli, listini e di inserire direttamente i documenti, che poi, al rientro in sede, vengono scaricati al server. Questa seconda opzione è possibile anche, con  un palmare predisposto, direttamente on-line sfruttando la connessione Internet o la scheda telefonica.


Esempi di terminali palmari
Symbol Motorola MC 70 smartphone, connessione USB, Bluetooth, Wireless, con lettore di codici a barre integrato, Touch screen. Tastiera estesa XT9 e Qwerty
symbol_1

Telefono smartphone  HTC senza lettore di codici a barre. Wireless, Bluetooth, touch screen
htc

Terminale palmare Datalogic Skorpio. Wireless, Bluetooth, USB, Tastiera estesa, lettore di codici a barre, touch screen (no smartphone).
Skorpio_1




Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto 2009 14:33
 
Aggiornamenti PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimo Zurli   
Lunedì 31 Agosto 2009 08:56

Nel periodo estivo, con l'attività ordinaria "ridotta", il nostro lavoro di sviluppo e messa a punto è comunque proseguito. Nel sito troverete gli aggiornamenti che vi permetteranno di usufruire di una serie di migliorie:

- la funzione di copia / incolla dei dati da un campo all'altro delle datawindows è stata uniformata allo standard di Windows, quindi è possibile usare i tasti CTRL+C per copiare e CTRL+V per incollare, senza bisogno di usare il mouse com'era fino ad oggi.

- nella funzione di fatturazione(evasione batch), nell'ultima pagina, nella quale vengono riepilogate le fatture generate, è ora possibile clickare due volte con il mouse sul numero di fattura per accedere direttamente alla modifica o stampa della singola fattura

- scheda di trasporto: integrata la stampa direttamente nella pagina della gestione bolle, per produrre, ove richiesta, la scheda di trasporto da allegare alla bolla di consegna. Ricordiamo che, per chi lo richiedesse, è anche in alternativa possibile modificare il report di stampa della bolla, integrando i dati aggiuntivi previsti dalla nuova normativa. Questa seconda opzione però è da definire e preventivare caso per caso (necessità di ore di lavoro extra).

 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per supportarvi nell'installazione delle modifiche della procedura.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto 2009 15:24
 
Obbligo della “scheda di trasporto” PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimo Zurli   
Giovedì 30 Luglio 2009 11:02

Autotrasporto di merci per conto terzi

1 premessa

L’art. 7-bis del DLgs. 21.11.2005 n. 286, inserito dall’art. 3 del DLgs. 22.12.2008 n. 214, ha istituito l’obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:

· favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi;

· conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale.

Con il DM 30.6.2009, pubblicato sulla G.U. 4.7.2009 n. 153, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”.

2 entrata in vigore

Il DM 30.6.2009 entra in vigore il 19.7.2009 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.).

3 Ambito di applicazione

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:

· il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”;

· il soggetto delegato dal committente.

La scheda di trasporto deve essere:

· consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;

· conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;

· esibita in sede di controllo stradale.

L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

4 Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

· dati dell’autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita IVA e numero di iscri­zione all’albo degli autotrasportatori;

· dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita IVA;

· dati del caricatore: denominazione, sede e partita IVA;

· dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita IVA;

· dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;

· eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;

· osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipo­logia o quantità della merce);

· eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;

· luogo e data di compilazione;

· generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;

· firma.

5 Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

· la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall’art. 6 del DLgs. 21.11.2005 n. 286;

· il documento di trasporto (DDT), previsto dal DPR 14.8.96 n. 472;

· i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al DLgs. 26.10.95 n. 504;

· la lettera di vettura internazionale CMR;

· i documenti doganali;

· il documento di cabotaggio, di cui al DM 3.4.2009;

· ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009 in esame.

I suddetti documenti equipollenti devono però essere integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto.

6 Sanzioni

Ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 286/2005:

· il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro;

· se, durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipol-lente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro.

Inoltre, viene stabilito che, all’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:

· la scheda di trasporto;

· oppure la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.

La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’appli­cazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.

Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Aprile 2011 15:32
 
Emissione Documenti con dispositivo portatile PDF Stampa E-mail
Scritto da Simone Olianti   
Mercoledì 10 Giugno 2009 14:56

E' stato recentemente integrato un nuovo modulo di Cometa2 che permette la sincronizzazione e l'emissione/stampa documenti (ddt, scontrini, ordini, etc..) utilizzando il dispositivo portatile palmare con lettore codici a barre integrato Datalogic Skorpio. Il software del dispositivo portatile permette l'immagazzinamento dei dati anagrafici clienti, articoli, codici a barre, giacenze e listini in modo tale da essere completamente autonomo per tutte le operazioni di emissione/stampa documenti direttamente dal cliente. Questa soluzione risulta essere ottimale sia per la gestione ad esempio della Tentata vendita, vendita porta a porta o come supporto di order entry per gli agenti.
Il software può essere adattato e verticalizzato in base alle esigenze del cliente ed eventualmente allacciato a gestionali di terze parti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione "Prodotti" alla voce "Barcode Start" o contattare il servizio di assistenza.

Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Giugno 2009 09:34
 
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