Obbligo della pubblicazione delle informazioni Stampa
Scritto da Massimo Zurli   
Martedì 06 Ottobre 2009 07:56

La Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata sul supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161) ha modificato/integrato le disposizioni previste dal Codice Civile, in materia di adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. Nel dettaglio sono stati introdotti:

- l'obbligo per le società di capitali e di persone di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registo delle Imprese, ecc) oltre che negli atti anche nella corrispondenza.

- le sanzioni amministrative in caso di inadempimento (art. 2630 C.C.)

Altre novità, previste solo per le SRL e SPA, è stato introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le suddette informazioni anche nei siti Web, e l'accesso al registro delle imprese "multilingue", con la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall' art. 2630 C.C. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065 da applicare a ciascun componente l'organo di amministrazione.