IBAN e RIBA Stampa
Scritto da Massimo Zurli   
Martedì 08 Giugno 2010 11:10

Nei giorni scorsi sono circolate alcune voci circa l'introduzione dell'obbligatorietà dell'IBAN nella presentazione delle RIBA.In merito è stata diramata appositamente una comunicazione da parte del consorzio CBI (Corporate banking interbancario) dell’ABI, che specificava come:

“LA SEGRETERIA TECNICA NON HA CONCORDATO (…) ALCUNA PREVISIONE RIGUARDO ALL’OBBLIGATORIETA’ DEL DATO IBAN NELLE PRESENTAZIONI RIBA. LE COORDINATE DELLA BANCA DOMICILIATARIA SONO RAPPRESENTATE ESCLUSIVAMENTE DAL CODICE ABI E, FACOLTATIVAMENTE, DAL CODICE CAB; QUELLE DELLA BANCA ASSUNTRICE PREVEDONO ESCLUSIVAMENTE ABI E CAB, CON LA FACOLTATIVITA’ DEL NUMERO DI CONTO (COORDINATE TRADIZIONALI)”.

Le principali novità legate all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 – attraverso il quale è stata recepita la Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD – Payment Services Directive) – e delle relative disposizioni attuative di Banca d’Italia, che già dal 1° marzo scorso hanno interessato i bonifici, i pagamenti di bollette, le carte di debito e le carte di credito. In particolare segnaliamo che dal prossimo 5 luglio 2010 verranno modificate alcune regole riguardanti gli incassi commerciali (Ri.Ba., RID, MAV, RAV, bollettino bancario Freccia):

PRESENTAZIONE DI DISPOSIZIONI ALLO SCONTO E AL SALVO BUON FINE
Ri.Ba.
* Disponibilità delle somme: la banca renderà disponibili al cliente beneficiario le somme incassate secondo le seguenti regole:
- il giorno di scadenza per le disposizioni domiciliate presso gli sportelli di Deutsche Bank S.p.A.;
- il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per le disposizioni domiciliate presso altre banche.
* Non sarà più prevista la funzionalità relativa alla comunicazione di “pagato”. Addebito insoluto: il beneficiario riceverà l’addebito dell’insoluto entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.
* Termine per l’invio delle disposizioni di incasso: il termine ultimo entro cui Deutsche Bank S.p.A. dovrà inviare alla banca domiciliataria le disposizioni di incasso sarà anticipato al nono giorno lavorativo antecedente la scadenza. Verrà di conseguenza eliminata la possibilità di invio di disposizioni “brucianti”. Per le richieste di incasso con scadenza 1, 2 o 5 luglio 2010, il caricamento in procedura dovrà avvenire entro il 22 giugno prossimo.
RID
* Tipologia di servizi: non ci sarà più la differenziazione tra RID commerciale e RID utenze: queste due tipologie confluiranno in unico prodotto denominato RID ordinario, al quale continuerà ad essere affiancato il RID veloce.
* Disponibilità delle somme: la banca renderà disponibili al cliente beneficiario le somme incassate nella giornata di scadenza delle disposizioni.
* RID scaduti: non sarà più possibile inviare all’incasso RID presentati già scaduti, poiché viene meno la possibilità di attribuire all’addebito del conto del debitore valuta antecedente alla data di contabilizzazione (valute antergate); nel caso Deutsche Bank S.p.A. ricevesse RID “scaduti”, gli stessi verranno convertiti in automatico in RID “postergati”, cioè con data scadenza prorogata alla prima data utile per l’inoltro alla banca domiciliataria.
* Addebito insoluti: il beneficiario riceverà l’addebito degli insoluti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza delle disposizioni, entro il secondo giorno per i RID veloci.
* Addebito rimborsi richiesti dal debitore: i nuovi termini sono dettagliati alle voci: “Revoca dell’addebito”, “Rimborso per operazioni autorizzate”, “Rimborso per operazioni non autorizzate”.
PRESENTAZIONE DI DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO
Questa modalità non sarà più ammessa, poiché le nuove norme non consentono che l’accredito al beneficiario avvenga successivamente alla data di scadenza delle disposizioni.
PAGAMENTO Ri.Ba. e RID

Ri.Ba.

* Tempi per il pagamento: il pagamento di disposizioni Ri.Ba. sarà consentito entro e non oltre la data di scadenza indicata sull’avviso di pagamento, decade quindi la possibilità di effettuare il pagamento nei due giorni lavorativi successivi la scadenza. Le disposizioni aventi scadenza 1 e 2 luglio 2010 si intenderanno convenzionalmente prorogate alla scadenza del 5 luglio 2010 (data ultima per il pagamento delle stesse).     
* RID Revoca dell’addebito: il debitore avrà tempo fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza del RID per opporsi all’addebito, qualora abbia notizia di operazioni in corso per importi ritenuti non corretti. Sarà consentito rinunciare a tale diritto previo accordo tra le parti.
* Rimborso per operazioni “autorizzate”: qualora il cliente consumatore rilevi addebiti errati in conto corrente, avrà 8 settimane dalla data di addebito per avanzare richiesta di rimborso. La banca, dopo aver effettuato le opportune verifiche, sarà tenuta al rimborso delle somme entro 10 giorni dalla richiesta. Questi tempi possono essere abbreviati in base alla classificazione del debitore (consumatore / non consumatore) ed al tipo di RID (ordinario / veloce).
* Rimborso per operazioni “non autorizzate”: in questo caso eventuali richieste di rimborso dovranno essere avanzate alla banca tempestivamente e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito in conto corrente.

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Giugno 2010 09:29